Art. 564 c.p. Incesto

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

3. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l’incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

4. La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale o della tutela legale.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.