Art. 538 c.p. Misura di sicurezza

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Alla condanna per il delitto preveduto dall’articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.