Art. 528 c.p. Pubblicazioni e spettacoli osceni
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
3. Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:
4. 1° adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
5. 2° dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
6. Nel caso preveduto dal numero 2°, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell’Autorità.