Art. 527 c.p. Atti osceni
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
2. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi. se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
3. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 527 c.p. disciplina gli atti osceni, collocati tra le offese al pudore e all’onore sessuale, nel titolo dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Il bene protetto è il pudore sessuale della collettività, cioè il sentimento comune di riserbo verso le manifestazioni della sessualità, e, nella forma oggi penalmente rilevante, il sano sviluppo della personalità dei minori, che la legge vuole preservare dall’esposizione a comportamenti sessuali in pubblico.
La norma è stata profondamente trasformata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, che ha depenalizzato l’ipotesi base trasformandola in illecito amministrativo e ha mantenuto la rilevanza penale della sola condotta commessa nei luoghi frequentati da minori, divenuta fattispecie autonoma di reato. L’ipotesi colposa era già stata depenalizzata in precedenza.
Contenuto della disposizione
Sono osceni, secondo la definizione dell’art. 529 c.p., gli atti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore: tipicamente l’esibizione dei genitali con connotazione sessuale, gli atti di autoerotismo o i rapporti sessuali compiuti in pubblico. Il luogo deve essere pubblico (strade, piazze), aperto al pubblico (accessibile a categorie di persone, come un locale o un mezzo di trasporto) o esposto al pubblico (privato ma visibile dall’esterno, come l’interno di un’auto parcheggiata o una finestra).
Il delitto del secondo comma è un reato di pericolo concreto: non occorre che i minori assistano effettivamente, ma deve esservi la concreta possibilità che ciò accada. Basta il dolo generico. Il reato è procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
La questione decisiva è la nozione di luogo abitualmente frequentato da minori. Non è sufficiente un qualsiasi luogo pubblico in cui un minore potrebbe trovarsi: occorre un luogo in cui la presenza di più minori sia, secondo una valutazione statistica attendibile, elettiva e sistematica. Vi rientrano scuole, parchi gioco, oratori, impianti sportivi, ma anche spiagge in stagione balneare, autobus urbani, piazze o bar abitualmente frequentati dagli studenti all’uscita di scuola. Rileva anche l’orario: lo stesso luogo può essere frequentato da minori in certe fasce orarie e non in altre.
Fuori da questi casi, il fatto è soltanto un illecito amministrativo, di competenza del prefetto, e, per i fatti anteriori alla riforma, la disciplina transitoria del d.lgs. n. 8 del 2016 ha previsto la trasmissione dei procedimenti pendenti all’autorità amministrativa e la revoca delle condanne definitive. Altra distinzione ricorrente è quella con gli atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), anch’essi depenalizzati: l’atto osceno offende in modo intenso il pudore sessuale e ha di regola contenuto sessuale, mentre l’atto indecente urta il comune senso del decoro (si pensi a chi orina in pubblico). La prova si fonda di solito sulle dichiarazioni dei testimoni e sulla descrizione dei luoghi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 529 c.p. definisce la nozione di osceno e ne esclude le opere d’arte e di scienza. L’art. 726 c.p. sanziona in via amministrativa gli atti contrari alla pubblica decenza. Se l’atto sessuale coinvolge la vittima, ricorre la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.); se è compiuto in presenza di un minore di quattordici anni per farlo assistere, la corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), che prevale. Gli atti osceni reiterati verso la stessa persona possono concorrere con gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) o con le molestie (art. 660 c.p.). La disciplina della depenalizzazione e della sua applicazione ai fatti pregressi è contenuta nel d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, mentre il procedimento sanzionatorio amministrativo segue la legge 24 novembre 1981, n. 689.