Art. 240 c.p. Confisca

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, secondo comma, numero 2-ter), 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;

2° delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del numero 2° non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Testo in vigore dal 17 luglio 2024

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 240 c.p. disciplina la confisca, cioè l’ablazione definitiva a favore dello Stato di beni collegati al reato. Il codice la colloca tra le misure di sicurezza patrimoniali: la sua funzione originaria è prevenire la commissione di nuovi reati sottraendo al reo cose che, rimanendo nella sua disponibilità, manterrebbero viva l’attrattiva del crimine o ne agevolerebbero la ripetizione. A differenza delle misure di sicurezza personali, non richiede un accertamento della pericolosità sociale del soggetto, ma la pericolosità della cosa in relazione al reato.

Accanto alla figura codicistica, la legislazione speciale ha moltiplicato le ipotesi di confisca obbligatoria, per equivalente e allargata, con funzione sempre più marcatamente sanzionatoria. Lo stesso art. 240 c.p. è stato modificato dalla legge 15 febbraio 2012, n. 12, che ha introdotto il numero 1-bis sulla confisca degli strumenti informatici, e da ultimo dalla legge 28 giugno 2024, n. 90, in materia di cybersicurezza, che vi ha incluso la truffa aggravata commessa con strumenti informatici; da quest’ultima deriva il testo vigente dal 17 luglio 2024.

Contenuto della disposizione

  • Confisca facoltativa (primo comma): in caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (strumenti) e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
  • Confisca obbligatoria (secondo comma): è sempre ordinata la confisca del prezzo del reato (n. 1), dei beni e strumenti informatici utilizzati per i reati informatici e le frodi telematiche indicati, del relativo profitto o prodotto e, se non è possibile la confisca diretta, di beni di valore equivalente (n. 1-bis), e delle cose intrinsecamente criminose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, anche senza condanna (n. 2).
  • Tutela dei terzi (terzo e quarto comma): la confisca facoltativa e quella del prezzo non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato; per le cose intrinsecamente criminose la tutela del terzo opera solo se l’uso o la detenzione possono essere autorizzati in via amministrativa. La confisca del n. 1-bis si applica anche in caso di patteggiamento.

Il prodotto è il risultato materiale del reato (la moneta falsificata); il profitto è il vantaggio economico ricavato; il prezzo è il compenso dato o promesso per commettere il reato. La confisca per equivalente, prevista dal n. 1-bis e da numerose norme speciali (ad esempio l’art. 322-ter c.p.), colpisce beni di valore corrispondente quando quelli direttamente derivati dal reato non sono rintracciabili, e ha natura sanzionatoria.

Profili applicativi

Per la confisca facoltativa degli strumenti il giudice deve accertare un nesso di strumentalità concreto tra la cosa e il reato, desunto dalle caratteristiche del bene e dalle modalità del fatto, e motivare sulla pericolosità della disponibilità del bene: non basta che la cosa sia stata occasionalmente utilizzata. Tipico è il caso dell’autovettura usata per il trasporto di droga o dei telefoni impiegati per le comunicazioni illecite.

Questione molto frequente è la confisca del denaro. Dopo le Sezioni Unite del 2025, la confisca di somme di denaro è diretta solo se è provata la derivazione causale dal reato; in mancanza è per equivalente, con le relative garanzie (tra cui l’irretroattività). Nel concorso di persone la confisca colpisce ciascun concorrente nei limiti di quanto da lui conseguito.

Altro tema ricorrente è la sorte della confisca in caso di prescrizione. La confisca facoltativa presuppone una condanna e non può essere mantenuta con la declaratoria di estinzione; la confisca obbligatoria diretta del prezzo o del profitto può invece essere disposta se vi è stata una precedente condanna e l’accertamento di merito resta inalterato, mentre la confisca per equivalente segue le regole dell’art. 578-bis c.p.p.

Il terzo proprietario del bene, se estraneo al reato e in buona fede, può far valere i propri diritti con l’incidente di esecuzione (art. 676 c.p.p.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 26 giugno 2015, n. 31617: nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione il giudice può disporre la confisca del prezzo ai sensi dell’art. 240, secondo comma, n. 1, c.p. e quella diretta del prezzo o del profitto ai sensi dell’art. 322-ter c.p., purché vi sia stata una precedente condanna e l’accertamento sul reato, sulla responsabilità e sulla qualificazione del bene resti inalterato; non può invece disporre la confisca per equivalente, che ha carattere afflittivo.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 8 aprile 2025, n. 13783: la confisca di somme di denaro ha natura diretta solo se è provata la derivazione causale del bene dal reato, non potendo la qualifica dipendere dalla mera natura fungibile del denaro; negli altri casi è per equivalente. Nel concorso di persone, esclusa ogni solidarietà, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto da lui concretamente conseguito.
  • Cassazione penale, sez. IV, 12 maggio 2026, n. 17096: dichiarata la prescrizione in appello, non può essere confermata la confisca facoltativa dei beni strumentali, che presuppone una condanna; il principio delle Sezioni Unite del 2015 opera solo per le confische obbligatorie del prezzo o del profitto, e il giudice deve preliminarmente verificare la natura della confisca disposta su denaro e veicoli.
  • Cassazione penale, sez. VI, 27 maggio 2026, n. 19352: ai fini della confisca facoltativa occorre accertare un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa e il reato, senza necessità di un rapporto di indispensabilità, unitamente alla valutazione della pericolosità; le ipotesi speciali di confisca obbligatoria degli strumenti, come quella per l’esercizio abusivo di una professione, richiedono invece un qualificato vincolo di pertinenzialità e assolvono anche una funzione punitiva.

Rapporti con altre norme

L’art. 240 c.p. è la norma generale cui si affiancano le confische speciali del codice (art. 322-ter c.p. per i delitti contro la pubblica amministrazione, art. 640-quater c.p. per le truffe, art. 644 c.p. per l’usura, art. 416-bis, settimo comma, c.p.), la confisca allargata o per sproporzione (art. 240-bis c.p.), quella dei reati tributari (art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) e la confisca di prevenzione (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). La confisca si applica anche con la sentenza di patteggiamento nei casi previsti dall’art. 445 c.p.p. ed è preceduta, nella fase delle indagini, dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2, c.p.p.). Per gli enti la confisca del prezzo o del profitto è disciplinata dall’art. 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. In sede esecutiva la competenza a decidere sulla confisca e sulle pretese dei terzi spetta al giudice dell’esecuzione (artt. 667 e 676 c.p.p.).