Art. 240 c.p. Confisca
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
È sempre ordinata la confisca:
1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, secondo comma, numero 2-ter), 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;
2° delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del numero 2° non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 240 c.p. disciplina la confisca, cioè l’ablazione definitiva a favore dello Stato di beni collegati al reato. Il codice la colloca tra le misure di sicurezza patrimoniali: la sua funzione originaria è prevenire la commissione di nuovi reati sottraendo al reo cose che, rimanendo nella sua disponibilità, manterrebbero viva l’attrattiva del crimine o ne agevolerebbero la ripetizione. A differenza delle misure di sicurezza personali, non richiede un accertamento della pericolosità sociale del soggetto, ma la pericolosità della cosa in relazione al reato.
Accanto alla figura codicistica, la legislazione speciale ha moltiplicato le ipotesi di confisca obbligatoria, per equivalente e allargata, con funzione sempre più marcatamente sanzionatoria. Lo stesso art. 240 c.p. è stato modificato dalla legge 15 febbraio 2012, n. 12, che ha introdotto il numero 1-bis sulla confisca degli strumenti informatici, e da ultimo dalla legge 28 giugno 2024, n. 90, in materia di cybersicurezza, che vi ha incluso la truffa aggravata commessa con strumenti informatici; da quest’ultima deriva il testo vigente dal 17 luglio 2024.
Contenuto della disposizione
Il prodotto è il risultato materiale del reato (la moneta falsificata); il profitto è il vantaggio economico ricavato; il prezzo è il compenso dato o promesso per commettere il reato. La confisca per equivalente, prevista dal n. 1-bis e da numerose norme speciali (ad esempio l’art. 322-ter c.p.), colpisce beni di valore corrispondente quando quelli direttamente derivati dal reato non sono rintracciabili, e ha natura sanzionatoria.
Profili applicativi
Per la confisca facoltativa degli strumenti il giudice deve accertare un nesso di strumentalità concreto tra la cosa e il reato, desunto dalle caratteristiche del bene e dalle modalità del fatto, e motivare sulla pericolosità della disponibilità del bene: non basta che la cosa sia stata occasionalmente utilizzata. Tipico è il caso dell’autovettura usata per il trasporto di droga o dei telefoni impiegati per le comunicazioni illecite.
Questione molto frequente è la confisca del denaro. Dopo le Sezioni Unite del 2025, la confisca di somme di denaro è diretta solo se è provata la derivazione causale dal reato; in mancanza è per equivalente, con le relative garanzie (tra cui l’irretroattività). Nel concorso di persone la confisca colpisce ciascun concorrente nei limiti di quanto da lui conseguito.
Altro tema ricorrente è la sorte della confisca in caso di prescrizione. La confisca facoltativa presuppone una condanna e non può essere mantenuta con la declaratoria di estinzione; la confisca obbligatoria diretta del prezzo o del profitto può invece essere disposta se vi è stata una precedente condanna e l’accertamento di merito resta inalterato, mentre la confisca per equivalente segue le regole dell’art. 578-bis c.p.p.
Il terzo proprietario del bene, se estraneo al reato e in buona fede, può far valere i propri diritti con l’incidente di esecuzione (art. 676 c.p.p.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 240 c.p. è la norma generale cui si affiancano le confische speciali del codice (art. 322-ter c.p. per i delitti contro la pubblica amministrazione, art. 640-quater c.p. per le truffe, art. 644 c.p. per l’usura, art. 416-bis, settimo comma, c.p.), la confisca allargata o per sproporzione (art. 240-bis c.p.), quella dei reati tributari (art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) e la confisca di prevenzione (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). La confisca si applica anche con la sentenza di patteggiamento nei casi previsti dall’art. 445 c.p.p. ed è preceduta, nella fase delle indagini, dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2, c.p.p.). Per gli enti la confisca del prezzo o del profitto è disciplinata dall’art. 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. In sede esecutiva la competenza a decidere sulla confisca e sulle pretese dei terzi spetta al giudice dell’esecuzione (artt. 667 e 676 c.p.p.).