Art. 237 c.p. Cauzione di buona condotta

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, né superiore a lire quattro milioni.

2. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

3. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1981

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.