Art. 236 c.p. Specie: regole generali
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:
2. 1° la cauzione di buona condotta;
3. 2° la confisca.
4. Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell’articolo 200 e quelle dell’articolo 210.
5. Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.