Art. 236 c.p. Specie: regole generali

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

2. 1° la cauzione di buona condotta;

3. 2° la confisca.

4. Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell’articolo 200 e quelle dell’articolo 210.

5. Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.