Art. 20 c.p. Pene principali e accessorie

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.