Art. 19 c.p. Pene accessorie: specie

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l’interdizione dai pubblici uffici;
2) l’interdizione da una professione o da un’arte;
3) l’interdizione legale;
4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;(177)
6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

2. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

3. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

4. La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (177)

La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che “Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.