Art. 17 c.p. Pene principali: specie
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Le pene principali stabilite per i delitti sono:
2. 1° Numero soppresso dal D.Lgs. luogotenziale 10 agosto 1944, n. 224;
3. 2° l’ergastolo;(139)
4. 3° la reclusione;
5. 4° la multa.
6. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
7. 1° l’arresto;
8. 2° l’ammenda.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (139)
La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile”.