Art. 17 c.p. Pene principali: specie

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le pene principali stabilite per i delitti sono:

2. 1° Numero soppresso dal D.Lgs. luogotenziale 10 agosto 1944, n. 224;

3. 2° l’ergastolo;(139)

4. 3° la reclusione;

5. 4° la multa.

6. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

7. 1° l’arresto;

8. 2° l’ammenda.

Testo in vigore dal 5 maggio 1994

Note di aggiornamento

Aggiornamento (139)

La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.