Art. 29 Codice Pari Opportunità Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera
Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3)
1. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.