Art. 29 Codice Pari Opportunità Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella progressione di carriera

Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3)

1. È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Testo in vigore dal 20 febbraio 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.