Art. 28 Codice Pari Opportunità Divieto di discriminazione retributiva
Codice delle pari opportunità – D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2)
1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.
2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni.