Art. 916 Codice Navigazione Facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’esercente

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’esercente ha facoltà, in qualunque tempo e luogo, di risolvere il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore.

2. Tuttavia, in caso di cattura, di malattia o di ferita del lavoratore, l’esercente non può avvalersi di tale facoltà prima del decorso del periodo fissato dalle norme corporative o in mancanza dagli usi.(44)

Testo in vigore dal 7 febbraio 1991

Note di aggiornamento

Aggiornamento (44)

La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 916 del codice della navigazione”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.