Art. 913 Codice Navigazione Cessazione dal contratto a tempo indeterminato per volontà di una delle parti
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato cessa per volontà dell’esercente o del lavoratore, purché ne sia dato preavviso all’altro contraente nei termini stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi.