Art. 911 Codice Navigazione Compenso per prestazioni in caso di perdita dell’aeromobile
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il lavoratore, che, in seguito alla perdita dell’aeromobile abbia prestata la propria opera per il ricupero di relitti a norma dell’articolo 812, ha diritto a uno speciale compenso nella misura fissata dalle norme corporative, o, in mancanza, stabilita sulla base dei rischi corsi, delle fatiche compiute, nonché della retribuzione percepita.