Art. 911 Codice Navigazione Compenso per prestazioni in caso di perdita dell’aeromobile

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il lavoratore, che, in seguito alla perdita dell’aeromobile abbia prestata la propria opera per il ricupero di relitti a norma dell’articolo 812, ha diritto a uno speciale compenso nella misura fissata dalle norme corporative, o, in mancanza, stabilita sulla base dei rischi corsi, delle fatiche compiute, nonché della retribuzione percepita.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.