Art. 906 Codice Navigazione Caricazione abusiva di merci

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante e gli altri componenti dell’equipaggio non possono caricare sull’aeromobile merci per proprio conto, senza il consenso scritto dell’esercente o di un suo rappresentante.

2. Il componente dell’equipaggio, che contravviene al divieto del comma precedente, è tenuto a pagare il prezzo del trasporto in misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della caricazione, per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente caricata, senza pregiudizio del risarcimento del danno.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.