Art. 910 Codice Navigazione Indennità per perdita degli indumenti
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un’indennità nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.