Art. 910 Codice Navigazione Indennità per perdita degli indumenti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un’indennità nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.