Art. 818 Codice Navigazione Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell’aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all’autorità competente, dandone comunque segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.