Art. 818 Codice Navigazione Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell’aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all’autorità competente, dandone comunque segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza.