Art. 809 Codice Navigazione Autorità del comandante

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all’autorità del comandante.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.