Art. 809 Codice Navigazione Autorità del comandante
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all’autorità del comandante.
1. Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all’autorità del comandante.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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