Art. 816 Codice Navigazione Imbarco di armi, munizioni e gas tossici

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione dell’ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.