Art. 816 Codice Navigazione Imbarco di armi, munizioni e gas tossici
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. L’imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione dell’ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.