Art. 807 Codice Navigazione Utilizzazione degli aeroporti coordinati
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. La partenza e l’approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all’assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.
2. L’assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi.
3. Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.