Art. 807 Codice Navigazione Utilizzazione degli aeroporti coordinati

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La partenza e l’approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all’assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.

2. L’assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi.

3. Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.