Art. 799 Codice Navigazione Partenza e approdo degli aeromobili

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La partenza e l’approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all’atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall’ENAC.

2. Quando le particolari strutture tecniche dell’aeromobile impongono in via esclusiva l’utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l’approdo dell’aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Note di aggiornamento

Aggiornamento (18)

La L. 2 aprile 1968, n. 518 ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) che “In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l’approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l’uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.