Art. 800 Codice Navigazione Aeromobili diretti all’estero
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Gli aeromobili diretti all’estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Si considera diretto all’estero l’aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell’Unione europea.
3. Comma abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.