Art. 800 Codice Navigazione Aeromobili diretti all’estero

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Gli aeromobili diretti all’estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Si considera diretto all’estero l’aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell’Unione europea.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.