Art. 730 Codice Navigazione Ingiunzione per rimborso di spese

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, il ENAC emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente per territorio.

2. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell’ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il ENAC può procedere agli atti esecutivi.

3. Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi inerenti all’esistenza del credito a al suo ammontare....(17)

4. L’opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Note di aggiornamento

Aggiornamento (17)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale della disposizione del presente articolo espressa con le parole: “previo versamento della somma indicata nell’atto di ingiunzione”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.