Art. 727 Codice Navigazione Soccorso ad aeromobili in pericolo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il ENAC, che abbia notizia di un aeromobile in pericolo o della caduta di un aeromobile o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione o non possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso ad altre autorità, che possano utilmente intervenire.
2. Quando l’autorità aeronautica non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall’autorità comunale, o da quella marittima se il sinistro è avvenuto in mare.