Art. 718 Codice Navigazione Funzioni di polizia e di vigilanza

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Le funzioni di polizia degli aeroporti sono esercitate dall’ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all’applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all’articolo 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).

2. I soggetti privati che esercitano un’attività nell’interno degli aeroporti sono soggetti alla vigilanza dell’ENAC, nell’esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell’ENAC.

3. L’ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

4. Al personale dell’ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l’accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea.

Testo in vigore dal 29 maggio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.