Art. 713 Codice Navigazione Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall’ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell’interesse pubblico.