Art. 710 Codice Navigazione Aeroporti militari

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:
a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;
b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;
c) all’imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all’articolo 711;
d) al collocamento di segnali di cui all’articolo 712;
e) all’abbattimento degli ostacoli ed all’eliminazione dei pericoli di cui all’articolo 714.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.