Art. 708 Codice Navigazione Opposizione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nel termine di sessanta giorni dall’avviso di deposito di cui all’articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all’ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facoltà, e del predetto termine, è fatta menzione nel medesimo avviso.

2. L’ENAC decide sull’opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l’opposizione s’intende respinta.

Testo in vigore dal 21 ottobre 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.