Art. 608 Codice Navigazione Giudice di appello

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’appello contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto nei processi relativi a controversie previste dall’articolo 603 deve essere proposto avanti la sezione della corte di appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale è integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti.

2. Si applica l’articolo 450, secondo comma del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.