Art. 608 Codice Navigazione Giudice di appello
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. L’appello contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto nei processi relativi a controversie previste dall’articolo 603 deve essere proposto avanti la sezione della corte di appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale è integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti.
2. Si applica l’articolo 450, secondo comma del codice di procedura civile.