Art. 605 Codice Navigazione Assistenza processuale dei minori

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nelle controversie contemplate nell’articolo 603 il giudice può nominare un curatore speciale al minore, anche se quest’ultimo sia fornito di capacità processuale.

2. È sempre in facoltà di chi esercita sul minore la patria potestà o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.