Art. 604 Codice Navigazione Denuncia all’associazione sindacale

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nelle lett. a, b e c dell’articolo 603, deve farne denuncia anche a mezzo di lettera raccomandata all’associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene.

2. Si applicano gli articoli 430, secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.