Art. 367 Codice Navigazione Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest’ultimo caso sono a carico dell’armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.

2. Se la retribuzione percepita dall’arruolato a bordo della nave, sulla quale è imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell’articolo 364, l’armatore è tenuto a corrispondergli la differenza.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.