Art. 366 Codice Navigazione Luogo di rimpatrio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il rimpatrio dell’arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento.

2. Tuttavia, se l’arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra località da lui indicata.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.