Art. 363 Codice Navigazione Obbligo del rimpatrio dell’arruolato

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l’armatore è tenuto a provvedere al rimpatrio dell’arruolato.

2. Se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa dell’arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel secondo comma dell’articolo 336, l’armatore ha diritto ad essere rimborsato dall’arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio.

3. Qualora l’armatore non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura dell’autorità marittima o consolare. L’autorità marittima emette ingiunzione a carico dell’armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.