Art. 360 Codice Navigazione Indennità in caso di perdita della nazionalità della nave o di sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nei casi previsti negli articoli 343, n. 2, e 346, oltre all’indennità stabilita nell’articolo 352, l’arruolato ha diritto anche alla indennità stabilita nell’articolo 358, salvo, quando si tratta dell’applicazione dell’articolo 346, il risarcimento dei danni derivati all’arruolato dal fatto del comandante o dalla risoluzione del contratto.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.