Art. 353 Codice Navigazione Indennità in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la innavigabilità assoluta della nave
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. l dell’articolo 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennità giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative.
2. In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprietà degli arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta agli arruolati stessi un’indennità corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.