Art. 355 Codice Navigazione Indennità in caso di morte dell’arruolato

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. In caso di risoluzione del contratto per morte dell’arruolato, se l’arruolato è morto per la salvezza della nave, è dovuta in ogni caso, indipendentemente dall’indennità prevista nell’articolo 352, una indennità pari all’intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, alla data della morte.

2. Si applicano, per l’attribuzione dell’indennità, il secondo e il terzo comma dell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.