Art. 331 Codice Navigazione Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’armatore può procedere all’arruolamento del comandante anche mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all’autorità consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi indicati nell’articolo seguente.

2. La detta autorità trasmette in formato elettronico, a spese dell’armatore, gli estremi della dichiarazione all’autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il comandante deve prendere imbarco.

3. Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa all’autorità del porto d’imbarco, anche in formato digitale, si perfeziona il contratto di arruolamento.

Testo in vigore dal 18 dicembre 2025

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.