Art. 330 Codice Navigazione Deroga alle disposizioni precedenti
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può essere fatto verbalmente.
2. Le norme per l’annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal regolamento.