Art. 330 Codice Navigazione Deroga alle disposizioni precedenti

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può essere fatto verbalmente.

2. Le norme per l’annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.