Art. 323 Codice Navigazione Visita medica
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. L’arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell’equipaggio, deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l’idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.