Art. 323 Codice Navigazione Visita medica

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell’equipaggio, deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l’idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.