Art. 321 Codice Navigazione Gerarchia di bordo delle navi marittime

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La gerarchia dei componenti dell’equipaggio marittimo è la seguente:
1) comandante;
2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario;
4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
5) gli altri ufficiali;
6) nostromo, maestro di macchina;
7) gli altri sottufficiali;
8) i comuni.

2. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al primo ufficiale.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.