Art. 319 Codice Navigazione Assunzione di personale straniero all’estero

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nei porti esteri della navigazione marittima o interna e nei porti nazionali ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell’intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere.

2. In caso di speciali esigenze, l’autorità consolare o la capitaneria di porto può autorizzare l’assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.

Testo in vigore dal 18 agosto 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.