Art. 317 Codice Navigazione Composizione e forza minima dell’equipaggio

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Il comandante del porto provvede all’applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonché la composizione e la forza minima dell’intero equipaggio.

2. Il Ministro per la marina mercantile, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell’equipaggio delle navi da carico e da pesca, l’imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti dei titolo immediatamente inferiore a quello prescritto.

3. Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni.

Testo in vigore dal 6 luglio 1977

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.