Art. 257 Codice Navigazione Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel registro di iscrizione.

2. In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull’atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.