Art. 257 Codice Navigazione Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel registro di iscrizione.
2. In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull’atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.