Art. 252 Codice Navigazione Forma dei titoli per la pubblicità
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. La trascrizione e l’annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall’articolo 2657 del codice civile.
2. Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell’articolo 249, è sufficiente una dichiarazione dell’alienante, con sottoscrizione autenticata.