Art. 251 Codice Navigazione Ufficio competente ad eseguire la pubblicità
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. La pubblicità deve essere richiesta all’ufficio d’iscrizione della nave o del galleggiante.
2. Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicità può essere richiesta all’ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l’ufficio trasmette immediatamente all’ufficio di iscrizione della nave, per la trascrizione nella matricola, i documenti presentati.