Art. 239 Codice Navigazione Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell’articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell’articolo 237, la trascrizione può compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata.

2. Per quanto riguarda i documenti da consegnare all’ufficio e l’esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.