Art. 235 Codice Navigazione Controllo tecnico sulle costruzioni
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime è esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalità stabilite da leggi e regolamenti.
2. Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna è esercitato dall’ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell’articolo seguente.