Art. 232 Codice Navigazione Cantieri e stabilimenti di costruzione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione.

2. La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall’ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.